Dipartimento di Scienze
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REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE


Art. 1

Il Dipartimento di Scienze promuove e coordina l'attivita' scientifica ed organizza la ricerca dei seguenti settori scientifico-disciplinari previsti dal DM 4/10/2000

  • MAT/01 Logica Matematica
  • MAT/02 Algebra
  • MAT/03 Geometria
  • MAT/04 Matematiche complementari
  • MAT/05 Analisi matematica
  • MAT/06 Probabilita' e statistica matematica
  • MAT/07 Fisica matematica
  • MAT/08 Analisi numerica
  • MAT/09 Ricerca operativa
  • SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie
  • CHIM/01 Chimica analitica
  • CHIM/02 Chimica fisica
  • CHIM/03 Chimica generale e inorganica
  • CHIM/04 Chimica industriale
  • CHIM/05 Scienza tecnologica dei materiali polimerici
  • CHIM/06 Chimica organica
  • CHIM/07 Fondamenti chimici delle tecnologie
  • CHIM/10 Chimica degli alimenti
  • CHIM/11 Chimica e biotecnologia delle fermentazioni
  • CHIM/12 Chimica dell'ambiente e dei beni culturali
  • SECS-P/13 Scienze merceologiche
  • GEO/01 Paleontologia e paleoecologia
  • GEO/02 Geologia stratigrafica e sedimentologica
  • GEO/03 Geologia strutturale
  • GEO/04 Geografia fisica e geomorfologica
  • GEO/05 Geologia applicata
  • GEO/06 Mineralogia
  • GEO/07 Petrologia e petrografia
  • GEO/08 Geochimica e vulcanologia
  • GEO/11 Geofisica applicata
  • GEO/12 Oceanografia e fisica dell'atmosfera
  • M-STO/05 Storia della scienza e delle tecniche
  • INF/01 Informatica
  • ING-INF/01 Elettronica
  • ING-INF/02 Campi elettromagnetici
  • ING-INF/03 Telecomunicazioni
  • ING-INF/04 Automatica
  • ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni
  • ING-INF/06 Bioingegneria elettronica e informatica
  • ING-INF/07 Misure elettriche ed elettroniche

    Il Dipartimento si propone di sviluppare e coordinare gli studi e le ricerche nelle aree disciplinari ad esso afferenti con particolare riguardo alla messa a punto teorica e applicata dei migliori metodi quantitativi di analisi scientifica.

    In particolare, sul piano scientifico, il Dipartimento organizza seminari, conferenze, tavole rotonde, convegni, - anche in collaborazione con altri Dipartimenti e organismi scientifici - provvedendo alla pubblicazione degli atti e delle ricerche; svolge attivita' di studio e consulenza previste da contratti (DPR 382/80); partecipa all'organizzazione dei corsi per il conseguimento dei dottorati di ricerca.

    Il Dipartimento concorre altresi' allo studio ed alla sperimentazione di nuove forme di insegnamento, da definire anche mediante la stipula di convenzioni con istituzioni ed enti esistenti, scientifici ed economici - sia pubblici che privati - esistenti nella regione o in regioni contermini (art. 92 del DPR 382/80).

    Art. 2

    Al Dipartimento afferiscono - secondo quanto disposto dal decreto rettorale istitutivo del Dipartimento e delle successive modificazioni - i professori ufficiali, i professori fuori ruolo, i ricercatori, gli assistenti del ruolo ad esaurimento. Afferisce altresi' il personale amministrativo, tecnico, bibliotecario ed ausiliario assegnato dall'Universita'. Eventuali successive afferenze potranno essere riconosciute con le procedure previste dal DPR 382/80 integrate da quanto previsto nell'art. 7 del presente Regolamento.

    Art. 3
    (Organi e loro composizione)

    Sono organi del Dipartimento il Direttore, il Consiglio, la Giunta.

    Il Consiglio e' composto:
    a) dal Direttore del Dipartimento;
    b) dai Professori ordinari, associati, incaricati e fuori ruolo;
    c) dai Ricercatori e dagli assistenti del ruolo ad esaurimento;
    d) da un rappresentante del personale non docente assegnato al Dipartimento per ciascuna delle aree funzionali previste dalla normativa vigente;
    e) da un rappresentante degli studenti iscritti a Dottorati di ricerca aventi sede presso il Dipartimento.

    La Giunta e' composta:
    a) dal Direttore del Dipartimento;
    b) da 2 professori ordinari;
    c) da 2 professori associati;
    d) da 1 ricercatore;
    e) dal segretario amministrativo con voto consultivo.

    I membri eletti di cui al presente articolo durano in carica 3 anni accademici e possono essere riconfermati.

    Le elezioni degli organi del Dipartimento avvengono secondo le modalita' di cui agli artt. 8, 9 e 10.

    Art. 4
    (Esercizio delle attribuzioni)

    Al fine di realizzare attivita' e le funzioni proprie del Dipartimento, a ciascun organo del Dipartimento sono conferite tutte le facolta' necessarie a rendere operativo l'esercizio delle rispettive attribuzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento.

    Art. 5
    (Attribuzione degli organi)

    Il Consiglio del Dipartimento, oltre ad esercitare le attribuzioni previste dalla legge:

    1) da' pareri sulle proposte di adesione al Dipartimento presentate al Direttore da studiosi in grado di entrare a far parte nelle categorie di cui alle lettere b) e c) dell'art. 3, comma 2, del presente Regolamento, sulla base degli interessi scientifici dei predetti, comprovati dal curriculum e dalle pubblicazioni e di una relazione presentata dalla Giunta;

    2) delibera circa il supporto da fornire in relazione alla attivita' didattica dei docenti del Dipartimento e agli insegnamenti di pertinenza del Dipartimento tenuti da docenti non afferenti al Dipartimento stesso.

    Sia il Consiglio che la Giunta possono nominare Commissioni, anche a carattere permanente, su temi specifici, nell'ambito delle rispettive competenze e Commissioni istruttorie per lo studio dei problemi specifici. A tali Commissioni possono essere invitati a partecipare anche membri esterni al Dipartimento.

    Art. 6
    (Convocazione e funzionamento delle riunioni di Consiglio)

    Il Consiglio e' convocato dal Direttore mediante comunicazione scritta con preavviso di almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo il caso di convocazione urgente, in cui e' ammessa la comunicazione telegrafica almeno 2 giorni prima.

    Il Consiglio puo' anche essere convocato su richiesta scritta, da presentare al Direttore del Dipartimento, da parte del 40% dei componenti del Consiglio stesso.

    Per la validita' dell'adunanza e' richiesta la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio; dal numero dei componenti va sottratto quello degli assenti giustificati.

    Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

    Per la validita' dei pareri relativi alle afferenze al Dipartimento e alle chiamate dei nuovi docenti sono necessarie la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nel caso di richiesta di afferenza da parte di studiosi di aree disciplinari diverse da quelle di cui all'art.1 del presente Regolamento, il relativo parere viene adottato con maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto. Quando trattasi di professori ordinari o straordinari partecipano alle sedute del Consiglio i soli appartenenti alla medesima categoria; quando trattasi di professori associati partecipano alle sedute del Consiglio solo i professori di ruolo; quando trattasi di ricercatori, partecipano alle sedute i professori di ruolo e i ricercatori.

    Delle riunioni del Consiglio e' redatto verbale a cura del Segretario. Le funzioni di Segretario del Consiglio sono svolte dal Segretario Amministrativo del Dipartimento in base al DPR 567 del 28/09/1987 o, in sua assenza, dal professore con minore anzianita' di ruolo.

    Dopo l'approvazione da parte del Consiglio, copia del verbale viene trasmessa al Rettore e, per quanto di competenza, ai Presidi di Facolta'.

    E' assicurata la pubblicita' degli atti mediante la loro affissione per 10 giorni all'albo del Dipartimento.

    Art. 7
    (Convocazione e funzionamento delle riunioni della Giunta)

    La Giunta e' convocata dal Direttore o su richiesta di almeno quattro membri mediante comunicazione scritta almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo il caso di convocazione urgente, per la quale e' ammessa la convocazione telegrafica almeno 2 giorni prima.

    Per la validita' dell'adunanza e' richiesta la presenza di almeno 5 componenti cono voto deliberativo.

    Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del Direttore.

    Delle riunioni della Giunta e' redatto verbale a cura del Segretario Amministrativo, che funge da Segretario. In caso di assenza, le funzioni da Segretario sono svolte da altro membro.

    E' assicurata la pubblicita' delle delibere mediante la loro affissione per 10 giorni all'albo del Dipartimento.

    Art. 8
    (Norme generali sulle elezioni)

    Tutte le operazioni elettorali connesse con le votazioni per la designazione del Direttore, della Giunta e dei rappresentanti nel Consiglio di Dipartimento sono svolte da una commissione elettorale formata da tre membri di cui uno con funzioni di Presidente e uno di Segretario, scelti fra i membri del Consiglio di Dipartimento, nel corso di una riunione convocata dal Direttore, oppure dal professore ordinario con maggiore anzianita' di ruolo. Durante detta riunione possono essere presentate candidature e fissate le scadenze elettorali.

    Le designazioni elettive avvengono a scrutinio segreto. Ogni avente diritto puo' votare per un solo nominativo, Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.

    Art.9
    (Elezioni del Direttore)

    Il Direttore del Dipartimento e' eletto tra i professori di I fascia che abbiano optato per il tempo pieno dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori; a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione, e a maggioranza relativa nelle successive ed e' nominato con decreto dal Rettore.

    Il Direttore resta in carica tre anni accademici e non puo' essere rieletto consecutivamente piu' di una volta.

    In caso di impedimento temporaneo puo' delegare le proprie funzioni ad un professore ordinario della Giunta.

    Al termine del mandato e nel caso in cui il Direttore si dimetta o cessi di far parte del Dipartimento o sia impedito per un periodo superiore a 4 mesi, il professore ordinario con maggiore anzianita' di ruolo indice le elezioni per la nomina del nuovo Direttore.

    Art.10
    (Elezioni del Consiglio e della Giunta)

    I rappresentanti in Consiglio ed i membri della Giunta di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 3 comma 2 sono eletti dai membri delle rispettive componenti.

    Sono dichiarati eletti coloro che, nell'ambito delle singole componenti, abbiano riportato il maggiore numero di voti, fino alla concorrenza dei posti disponibili.

    Art.11

    Nel caso che un componente della Giunta si dimetta o cessi di far parte del Dipartimento o sia impedito per un periodo superiore a quattro mesi, il Direttore convoca l'elezione per la designazione del nuovo membro. Il mandato del nuovo membro scadra' contemporaneamente a quello degli altri componenti della Giunta.

    Art. 12

    Il Dipartimento si articola come segue:
    1) Laboratorio di Chimica generale ed Inorganica;
    2) Laboratorio di Chimica Organica;
    3) Laboratorio di Geologia;
    4) Laboratorio di Matematica;
    5) Laboratorio Merceologico "W. Ciusa".

    Tali strutture non hanno autonomia amministrativa ne' organi di governo propri, ma fruiscono di un proprio fondo assegnato annualmente dal C.d.D. in base ai criteri di ripartizione di cui all'art. 13. Per ciascun Laboratorio viene nominato un responsabile.

    Art.13

    I fondi di Dotazione, di funzionamento e di Biblioteca del Dipartimento vengono ripartiti annualmente secondo i seguenti criteri:

    a) una quota per le spese generali del Dipartimento verra' fissata annualmente in sede di bilancio preventivo con delibera del Consiglio;
    b) la quota restante verra' messa a disposizione delle unita' operative di cui all'art. 12 come segue:

    1) una quota pari al 40% in parti uguali;
    2) una quota pari al 30% in proporzione al numero dei docenti e ricercatori che fanno capo all'unita' operativa;
    3) una quota pari al 30% viene resa disponibile per acquisti di materiale inventariabile di interesse comune delle diverse unita' operative.

    Art. 14

    Avverso alle decisioni del Consiglio di Dipartimento lesive - a guidizio dell'interessato - del principio di liberta' della ricerca e dell'insegnamento e' ammesso il ricorso al Rettore il quale decide, sentito il parere del Senato Accademico e, ove occorra, limitatamente agli aspetti amministrativi e finanziari del ricorso, quello del Consiglio di Amministrazione.

    Art. 15

    Le modifiche al presente regolamento devono essere approvate col voto della maggioranza dei componenti il Consiglio.Le modifiche approvate sono rese esecutive dopo approvazione del Consiglio di Amministrazione.

    Art. 16

    Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme che disciplinano l'attivita' degli organi collegiali universitari, le disposizioni del DPR 382/80, nonche' le norme contenute nel regolamento per l'amministrazione e la contabilita' generale delle Universita' e degli Istituti di istruzione universitaria.