Dipartimento di Scienze
ATTENZIONE: Questa pagina contiene informazioni storiche
e non è più aggiornata.
link 15mo anniversario UdA Link esterno

UNITA' DI RICERCA INdAM


CONVENZIONE
TRA
L'ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA
"FRANCESCO SEVERI"
E
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI
"G. D'ANNUNZIO"
CHIETI

- Premesso che l'Universita' e' il centro primario della ricerca scientifica nazionale e che e' compito delle Universita' elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra universitari di ricerca, finanziati in tutto o in parte dallo Stato, ed organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca;

- Premesso che, in base all'art. 2 della L. 11/02/92 n.153, l'Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi" (di seguito denominato INdAM) ha il compito:

- di promuovere sul piano nazionale, internazionale e comunitario la formazione ed il perfezionamento di ricercatori di matematica, anche allo scopo di integrare le potenzialita' formative esistenti nelle varie universita' italiane;

- di svolgere e favorire le ricerche di matematica pura e applicata specialmente nei rami in via di sviluppo, curando anche il trasferimento delle conoscenze alle applicazioni tecnologiche;

- di procurare che la ricerca matematica italiana si mantenga sempre in stretto contatto con quella internazionale, in particolare promuovendo e partecipando ad iniziative e programmi di collaborazione nell' ambito della Comunita' Europea;

- Ritenuta di interesse per l'Universita' di Chieti l'attivita' di ricerca svolta e promossa dall'Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi";

- Tenuto conto che l'Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi" ha ravvisato l'opportunita' di istituire le "Unita' di Ricerca" per rafforzare la propria azione, sul territorio nazionale, mediante una diffusione ed un decentramento in varie sedi di alcune sue attivita' istituzionali;

- Tenuto conto che l'Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi" intende organizzare periodicamente a Chieti e presso altre sedi bimestri e trimestri tematici ed intensivi di ricerca;

- Tenuto conto che docenti e ricercatori delle universita' italiane partecipano all' INdAM in qualita' di aderenti ai gruppi nazionali di ricerca;

- Tenuto conto che l' Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi" intende rafforzare la promozione di attivita' formative, con particolare riguardo al dottorato di ricerca e contribuire alla preparazione di figure professionali altamente qualificate (eventualmente anche con il sostegno all'istituzione di "master" in matematica applicata) e che tale azione avverra' sia con l'utilizzo di proprie risorse sia con l'acquisizione di risorse su programmi nazionali, internazionali e comunitari;

- Considerato che le attivita' dell'Universita' di Chieti nel campo della matematica sono svolte anche presso il Dipartimento di Scienze e che a tal fine e' auspicabile una collaborazione tra le due Istituzioni relativamente allo svolgimento e coordinamento di ricerche ed altre attivita' scientifiche ed applicative nel settore della matematica, favorendo collaborazioni e progetti coinvolgenti le risorse di Universita' e di altri Enti di Ricerca ed Industrie, ed alla formazione e al perfezionamento di ricercatori di matematica;

- Visto l'art. 4 (Dottorato di Ricerca), comma 4, della legge n. 210 del 3 luglio 1998;

L'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti,
rappresentata dal
OMISSIS

e

L'Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi",
rappresentato dal

OMISSIS

convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - Premesse
Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

ART. 2 - Oggetto
L'Universita' "G. D'Annunzio" di Chieti, allo scopo di promuovere la ricerca scientifica e l'alta formazione nelle discipline matematiche, collabora con l'Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi" e ne ospita una unita' di ricerca con le modalita' previste dalla presente convenzione; questa unita' di ricerca viene localizzata negli spazi delineati nella piantina allegata al presente accordo.

ART. 3 - Responsabili
L'esecuzione della presente convenzione e' affidata, per quanto riguarda l'Universita', al Direttore del Dipartimento di Scienze o ad un suo delegato; per quanto riguarda la l'Unita' di Ricerca dell' Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi", al suo Direttore nominato dal Comitato Direttivo dell'Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi".

ART. 4 - Unita' di ricerca
L'Universita' "G. D'Annunzio" di Chieti ospita l'Unita' di Ricerca dell'Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi"(con un suo laboratorio di calcolo) e per tutta la durata della presente presso la sede del Dipartimento di Scienze. In considerazione dell'utilizzo degli spazi di cui sopra, l' lNdAM riconosce all'Universita' la corresponsione annuale di una somma forfetaria a sostegno delle spese di gestione, nonchén relazione agli oneri che l'Universita' sopporta per l'utilizzo degli spazi, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Generale di Organizzazione dell'INdAM.

L'INdAM comunichera' annualmente all'Universita' di Chieti l'elenco dei docenti e ricercatori della sede associati all'attivita' di ricerca promossa dall'INdAM come aderenti ai gruppi nazionali di ricerca.

ART. 5 - Attivita' didattiche e scientifiche
Nella Unita' di Ricerca dell' Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi" sono predisposti corsi e seminari a livello avanzato, aperti non solo ai borsisti dell'Istituto Nazionale di Alta Matematica, ma anche agli iscritti ai vari dottorati di ricerca attivati presso l'Universita' ed altre sedi. A tal fine il Direttore della Unita' di Ricerca comunica al Rettore dell'Universita' e al Direttore del Dipartimento il calendario dei corsi e seminari che verranno svolti presso l'Istituto, nonché programmi di ricerca che l'Unita' di Ricerca intende attivare. Art. 8 La locale Unita' di Ricerca dell'INdAM predispone i programmi di alta formazione e di ricerca da sottoporre all'INdAM. Il Direttore dell' Unita' di Ricerca e' responsabile dell'attuazione di detti programmi e, a tale scopo, fissa, di intesa con il Direttore del Dipartimento di Scienze le modalita' di utilizzo delle attrezzature e stabilisce le norme di funzionamento interno dell'Unita' di Ricerca. L'INdAM per favorire lo svolgimento della generale attivita' di ricerca, consente, compatibilmente con le proprie esigenze di ricerca e formazione, l'uso gratuito delle proprie attrezzature. Nell'ambito dell'Unita' di Ricerca dell'Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi" potranno altresi' essere attivate tutte le iniziative scientifiche proprie dell'Istituto ed in particolare le iniziative dei Gruppi nazionali di ricerca matematica dell'Istituto. Attivita' di ricerca o alta formazione, di interesse comune all'Universita' di Chieti e all'INdAM, potranno essere finanziate da ambo le parti, attingendo ognuna alle proprie risorse, e secondo i propri regolamenti. Il Direttore del Dipartimento potra' anche disporre, sulla base di opportuni accordi suppletivi, di finanziamenti disposti dall'INdAM per attivita' dell'Unita' di Ricerca. Gli accordi stabiliranno le modalita' di rendicontazione delle somme cosi' utilizzate.

ART. 6 - Borse di dottorato di ricerca In applicazione all'art. 4, comma 4, della legge 210/1998, l'INdAM potra' finanziare - compatibilmente con le proprie disponibilita' e in coerenza con i propri programmi - borse di studio o altre forme di supporto per la frequenza ai corsi di Dottorato in discipline matematiche dell'Universita' "G. D'Annunzio di Chieti.

ART. 7 - Rescissione Gli Enti di cui al presente atto potranno recedere dalla presente Convenzione qualora intervengano fatti o provvedimenti i quali rendano impossibile l'attuazione delle attivita' previste, fatto salvo l'obbligo, da parte dell'Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi", di corrispondere all'Universita' "G. D'Annunzio" di Chieti le spese eventualmente sostenute per l'attuazione del presente accordo, fino alla data del recesso.

ART.8 - Attuazione La presente Convenzione, che entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione, ha la durata di tre anni e si ritiene rinnovata previo accordo scritto tra le parti.

ART. 9 - Foro competente In caso di controversie che dovessero sorgere circa l'applicazione del presente atto, le parti provvederanno, inizialmente, a risolverle in via amichevole. In caso contrario il Foro competente e' il Foro di Chieti .

ART. 10 - Registrazione Il presente atto, redatto in triplice copia in bollo, sara' soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico dell'Istituto Nazionale di Alta Matematica, mentre le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

(FIRME)