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UNITA' DI RICERCA INdAM CONVENZIONE - Premesso che l'Universita' e' il centro primario della ricerca scientifica nazionale e che e' compito delle Universita' elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra universitari di ricerca, finanziati in tutto o in parte dallo Stato, ed organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca; - Premesso che, in base all'art. 2 della L. 11/02/92 n.153, l'Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi" (di seguito denominato INdAM) ha il compito: - di promuovere sul piano nazionale, internazionale e comunitario la formazione ed il perfezionamento di ricercatori di matematica, anche allo scopo di integrare le potenzialita' formative esistenti nelle varie universita' italiane; - di svolgere e favorire le ricerche di matematica pura e applicata specialmente nei rami in via di sviluppo, curando anche il trasferimento delle conoscenze alle applicazioni tecnologiche; - di procurare che la ricerca matematica italiana si mantenga sempre in stretto contatto con quella internazionale, in particolare promuovendo e partecipando ad iniziative e programmi di collaborazione nell' ambito della Comunita' Europea; - Ritenuta di interesse per l'Universita' di Chieti l'attivita' di ricerca svolta e promossa dall'Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi"; - Tenuto conto che l'Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi" ha ravvisato l'opportunita' di istituire le "Unita' di Ricerca" per rafforzare la propria azione, sul territorio nazionale, mediante una diffusione ed un decentramento in varie sedi di alcune sue attivita' istituzionali; - Tenuto conto che l'Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi" intende organizzare periodicamente a Chieti e presso altre sedi bimestri e trimestri tematici ed intensivi di ricerca; - Tenuto conto che docenti e ricercatori delle universita' italiane partecipano all' INdAM in qualita' di aderenti ai gruppi nazionali di ricerca; - Tenuto conto che l' Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi" intende rafforzare la promozione di attivita' formative, con particolare riguardo al dottorato di ricerca e contribuire alla preparazione di figure professionali altamente qualificate (eventualmente anche con il sostegno all'istituzione di "master" in matematica applicata) e che tale azione avverra' sia con l'utilizzo di proprie risorse sia con l'acquisizione di risorse su programmi nazionali, internazionali e comunitari; - Considerato che le attivita' dell'Universita' di Chieti nel campo della matematica sono svolte anche presso il Dipartimento di Scienze e che a tal fine e' auspicabile una collaborazione tra le due Istituzioni relativamente allo svolgimento e coordinamento di ricerche ed altre attivita' scientifiche ed applicative nel settore della matematica, favorendo collaborazioni e progetti coinvolgenti le risorse di Universita' e di altri Enti di Ricerca ed Industrie, ed alla formazione e al perfezionamento di ricercatori di matematica; - Visto l'art. 4 (Dottorato di Ricerca), comma 4, della legge n. 210 del 3 luglio 1998; L'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, e L'Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi", OMISSIS convengono e stipulano quanto segue: ART. 1 - Premesse ART. 2 - Oggetto ART. 3 - Responsabili ART. 4 - Unita' di ricerca L'INdAM comunichera' annualmente all'Universita' di Chieti l'elenco dei docenti e ricercatori della sede associati all'attivita' di ricerca promossa dall'INdAM come aderenti ai gruppi nazionali di ricerca. ART. 5 - Attivita' didattiche e scientifiche ART. 6 - Borse di dottorato di ricerca In applicazione all'art. 4, comma 4, della legge 210/1998, l'INdAM potra' finanziare - compatibilmente con le proprie disponibilita' e in coerenza con i propri programmi - borse di studio o altre forme di supporto per la frequenza ai corsi di Dottorato in discipline matematiche dell'Universita' "G. D'Annunzio di Chieti. ART. 7 - Rescissione Gli Enti di cui al presente atto potranno recedere dalla presente Convenzione qualora intervengano fatti o provvedimenti i quali rendano impossibile l'attuazione delle attivita' previste, fatto salvo l'obbligo, da parte dell'Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi", di corrispondere all'Universita' "G. D'Annunzio" di Chieti le spese eventualmente sostenute per l'attuazione del presente accordo, fino alla data del recesso. ART.8 - Attuazione La presente Convenzione, che entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione, ha la durata di tre anni e si ritiene rinnovata previo accordo scritto tra le parti. ART. 9 - Foro competente In caso di controversie che dovessero sorgere circa l'applicazione del presente atto, le parti provvederanno, inizialmente, a risolverle in via amichevole. In caso contrario il Foro competente e' il Foro di Chieti . ART. 10 - Registrazione Il presente atto, redatto in triplice copia in bollo, sara' soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico dell'Istituto Nazionale di Alta Matematica, mentre le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. (FIRME) |